FIDEJUSSIONI e CAUZIONI

FIDEJUSSIONI

  1. La fidejussione garantisce al Venditore il rispetto delle obbligazioni a carico del Compratore scaturenti dal contratto di fornitura di beni. 
  2. La fidejussione garantisce al Beneficiario il rispetto delle obbligazioni a carico del Contraente scaturenti dal contratto di fornitura dei servizi. 
  3. La fidejussione garantisce al Beneficiario la buona esecuzione ed il fine dei lavori da parte dell'appaltatore. Può altresì essere rilasciata a favore dell'Appaltatore qualora la garanzia sia inerente al pagamento del corrispettivo contrattuale pattuito da parte della stazione appaltante. 
  4. La fidejussione garantisce al locatore l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione di immobile a carico del Conduttore. La garanzia può anche ricomprendere le perdite scaturenti sia dal mancato rilascio dell'immobile nei tempi contrattualmente previsti. 
  5. La fidejussione garantisce al beneficiario l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione di immobile a carico del Conduttore. La garanzia può anche ricomprendere le perdite scaturenti sia dal mancato pagamento del canone di locazione ed accessori che dal mancato rilascio dell'immobile nei tempi contrattualmente previsti. 
  6. La fidejussione garantisce al beneficiario l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla transazione effettuata a carico del contraente. 
  7. La fidejussione garantisce al promittente acquirente di immobile da costruire o in corso di costruzione l'adempimento delle obbligazioni a carico del costruttore ovvero la consegna dell'immobile chiavi in mano. 
  8. La fidejussione garantisce al venditore del terreno e/o fabbricato ceduto in permuta al costruttore, la costruzione e la consegna degli immobili previsti nel contratto di permuta. La garanzia può anche ricomprendere eventuali conguagli monetari. 
  9. La fidejussione garantisce al Beneficiario il rispetto delle obbligazioni contrattuali a carico dell'affiliato. La garanzia può ricomprendere sia il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto per la fornitura di beni e servizi, che il fatturato annuo minimo. 
  10. La fidejussione garantisce al venditore di immobili le obbligazioni contrattuali anche di natura monetaria a carico dell'acquirente; può anche garantire eventuali obbligazioni aventi refluenza fiscale. Può altresì garantire all'acquirente il risarcimento del corrispettivo pagato in caso annullamento a qualsiasi titolo dell'atto pubblico di acquisto ad eccezione sia del cosiddetto rischio donazione che per revocatoria. 
  11. Garantisce all'acquirente di immobile la cancellazione dei gravami esistenti sul bene acquistato nei termini contrattualmente previsti. 
  12. La fidejussione garantisce al beneficiario il risarcimento delle sopravvenienze passive anche di natura fiscale emergenti successivamente rispetto alla conclusione del contratto definitivo di cessione di azienda, quota societaria. 
  13. La fidejussione garantisce all'acquirente il risarcimento del corrispettivo pagato per l'acquisto di immobile nel caso di annullamento dell'atto pubblico di acquisto a seguito di azione di revocatoria fallimentare e/o ordinaria. La garanzia può essere estesa anche alle spese di ristrutturazione. La garanzia può essere vincolata a beneficio di Istituto di Credito erogante il mutuo. 
  14. La fidejussione garantisce al promittente acquirente di quota immobiliare il risarcimento degli acconti versati in caso di mancato trasferimento da parte della società proprietaria di quanto promesso in vendita. 
  15. La fidejussione garantisce al beneficiario l'adempimento delle obbligazioni previste nel contratto di licenza, mandato, rappresentanza, deposito. La garanzia può essere estesa all'obbligo di riconsegna delle merci in conto deposito. 
  16. La fidejussione garantisce all'acquirente di immobile il risarcimento del corrispettivo pagato in caso dell'annullamento dell'atto pubblico di acquisto per cause scaturenti da un atto di donazione. La garanzia può essere vincolata a beneficio di Istituto di Credito erogante il mutuo. 
  17. La fidejussione garantisce al Datore di lavoro il risarcimento delle perdite causate con dolo o colpa grave. 
  18. La fidejussione garantisce al promittente acquirente l'adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del promittente venditore e quindi la consegna del bene nei tempi e con tutte le caratteristiche contrattualmente pattuite. Può altresì garantire al promittente venditore l'adempimento delle obbligazioni monetarie a carico del promittente acquirente. 

CAUZIONI

La cauzione è uno strumento attraverso il quale un Beneficiario si garantisce nei confronti di un Contraente nei confronti di tutti gli obblighi che costui si assume, in generale quando si parla di obblighi in tale contesto ci si riferisce al corretto pagamento di somme dovute alla stipula di specifici contratti, oppure alla corretta gestione dei beni concessi in locazione, o ancora alla promessa di termine di lavori entro determinati vincoli temporali. 

In questo modo, con il versamento di una cauzione il proprietario del bene può rivalersi della somma non incassata o del danno non riparato utilizzando il denaro che vi fa riferimento, per tale motivo la cauzione rientra nell’insieme delle garanzie. 

E’ importante sottolineare però che questi soldi versati dal contraente non diventano di proprietà del beneficiario, anzi sono soggetti a regolari interessi fiscali per tutta la durata della cauzione e vengono restituiti, in tutto o in parte, al termine regolare del contratto. 

Le cauzioni possono essere riferibili sia a contratti tra privati che ad accordi stipulati tra un soggetto pubblico ed uno privato. L’importo di una cauzione varia a seconda dell’importo che essa và a garantire, all’oggetto stesso della garanzia ed anche in base alla sua durata in termini temporali. 

Nel caso specifico dei contratti di locazione, ove la cauzione è prevista sempre ed è obbligatoria per legge, l’importo di una cauzione non può superare le tre mensilità. 

Le cauzioni possono essere previste anche per la partecipazione ad appalti pubblici o pure semplicemente per la garanzia di pagamenti rateizzati, siano essi di locazioni o semplici forniture di beni o servizi. 

Molto spesso, onde evitare l’immobilizzazione di ingenti somme di denaro (si pensi per esempio agli appalti di lavori pubblici), alla cauzione in denaro liquido o in titoli statali, è preferibile sostituire la stipula di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria assicurativa. 

Con questo stratagemma e l’entrata in gioco di un terzo soggetto garantista è possibile per il contraente non disporre di somme elevate da congelare e poter ottenere la stipula del contratto senza troppa difficoltà. 

Anche la documentazione richiesta per poter prevedere una cauzione dipende al tipo di contratto a cui essa si riferisce, solitamente però viene passato al vaglio lo stato economico del contraente e le sue reali disponibilità patrimoniali.